DECRETO 19 settembre 2002, n. 272

Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile. .


 aggiornato-maggio 2017 


  		             

Capo I
Principi generali

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attivita' produttive Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile"; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998";
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati"; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno";
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Ritenuto che occorre dare attuazione all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7; Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 21 maggio 2002 e 20 giugno 2002; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 52-1/A-30 (4593), del 10 settembre 2002; A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di valutazione di conformita' di cui agli articoli seguenti e provvede: a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come decreto legislativo n. 7;
b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7, le modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento da parte degli Organismi notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n. 7;
c) ad individuare le modalita' di convocazione e di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;
d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito, la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e le misure di sicurezza per le attivita' di fabbricazione e di deposito degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle disposizioni internazionali, in conformita' a quanto previsto dall'allegato I al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al decreto legislativo n. 7;
b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III, autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 7;
c) per "Comitato" (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli "Organismi notificati", istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;
d) per attestato di esame "CE del tipo" la certificazione rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti l'accertamento della conformita' di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
e) per "verifica della conformita' al tipo" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione di conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
f) per "garanzia di qualita' della tecnologia produttiva" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione della conformita' degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualita' della tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;
g) per "garanzia di qualita' del prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualita' del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;
h) per "verifica sul prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto;
i) per "verifica di un unico prodotto" la certificazione di conformita' dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del presente decreto.

Art. 3. Organismi notificati aventi sede in altro Paese 1. Per "Organismo notificato" si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell'Unione europea, autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformita' previste dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza. 2. Gli "Organismi notificati" di cui al comma 1, possono, in ogni caso, ottenere anche l'autorizzazione italiana, secondo le disposizioni del Capo II.

Capo II
Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attivita' degli Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati.

Art. 4. Presentazione delle istanze
1. Possono ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui al decreto legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.
2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le societa', ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.
3. L'istanza e' presentata a mano, a mezzo raccomandata postale, ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso di ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta o della societa' ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa, quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere corredata da apposita documentazione concernente:
a) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla sede dell'Organismo;
b) le generalita' complete del direttore del centro e dei laboratori, nonche' quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste, nonche' delle esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore pubblico o privato;
c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per l'esame degli esplosivi;
d) l'idoneita' del centro o del laboratorio all'effettuazione delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione; tale idoneita' deve essere certificata da apposito ente a cio' abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione europea, come dall'allegato I al presente regolamento dove sono riportati quelli attualmente operanti;
e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad esso esterna, la quale dovra' formalmente impegnarsi a corrispondere, con immediatezza e tempestivita', alle richieste di esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di valutazione di conformita'.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera
c), la certificazione prevista dalla lettera
d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera
e) del comma 4 del presente articolo. 7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.

Art. 5. Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, puo' essere rilasciata agli Organismi che: a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;
b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero di laurea in chimica o chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari;
c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale in possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto 2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;
d) affidano la direzione delle unita' organizzative preposte alla verifica ed alla conformita' dei sistemi di qualita' a laureati in una delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di responsabile dell'assicurazione di qualita' (QAR), secondo le procedure NATO AQAP, presso l'industria privata o uno stabilimento dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, o abbiano frequentato un corso di almeno quaranta ore presso l'Associazione italiana controllo qualita' (SINAL, UNI od altri enti equivalenti) relativo alla conduzione delle verifiche ispettive, portando a compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate;
e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di diploma di maturita' tecnica, e che abbia svolto, per almeno due anni, le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti esplosivi civili o militari;
f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto delle attivita' connesse con le verifiche sugli esplosivi, in possesso di adeguata esperienza nello specifico settore, che deve essere comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal direttore dell'organismo notificato; di tale personale almeno una unita' deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della qualifica professionale di artificiere. Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione europea.
2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione puo' essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati di cui all'articolo 9 del presente regolamento, qualora l'Organismo disponga, comunque, di personale di provata professionalita' acquisita nel campo della produzione, del controllo degli esami, o delle verifiche sugli esplosivi. 3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilita', presso strutture che svolgono attivita' di produzione o controllo su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attivita' di laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attivita' nel settore del controllo della qualita' degli esplosivi secondo le procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le professionalita' acquisite presso strutture pubbliche o private nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari. 4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico puo' fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle norme serie EN 45.000. 5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la presente disposizione si applica anche nei confronti del personale che svolge la propria attivita' presso laboratori non facenti parte dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo per l'esecuzione di particolari prove.

Art. 6. Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione del provvedimento finale
1. L'Ufficio per gli affari della polizia aministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ricevuta l'istanza la trasmette, senza ritardo, al Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati; se la domanda e' ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne da' comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza.
2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati, se ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli interessati, esprime il proprio motivato parere in ordine al rilascio, ovvero al diniego dell'autorizzazione, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza. E' comunque in facolta' del Comitato convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione di ogni elemento utile, nonche' di disporre verifiche e sopralluoghi che devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine e' sospeso per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'interessato, ovvero allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.
3. Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento espresso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nel termine complessivo di centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione del termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso provvedimento ciascun Organismo e' autorizzato al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o di quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7, lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda.
4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea ed alle autorita' competenti degli altri Stati membri gli Organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 6. I termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro dell'interno 19 ottobre 1996, n. 702, e 18 aprile 2000, n. 142.

Art. 7. Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato
1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravita':
a) il rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo", ovvero delle altre certificazioni di conformita' di cui all'articolo 8 del presente regolamento in violazione delle procedure prescritte;
b) la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 5 dell'allegato III al decreto legislativo n. 7;
c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), non si procede al ritiro dell'autorizzazione qualora l'Organismo notificato abbia provveduto, durante il periodo di sospensione, a rimuovere le cause che l'hanno determinata.
3. Le autorizzazioni rilasciate agli Organismi notificati, che tengono luogo anche della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono, inoltre, sospese o revocate negli stessi casi in cui le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della medesima licenza di cui al citato articolo 99.
4. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ed alle competenti autorita' degli altri Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 8. Attivita' degli Organismi notificati e modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche
1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato "CE del tipo". Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7 lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda, finalizzate alla: verifica della conformita' al tipo; garanzia della qualita' della tecnologia produttiva; garanzia della qualita' del prodotto; verifica sul prodotto; verifica di un unico prodotto.
2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in conformita' alle norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la conformita' dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7, codificati da enti di unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO.
4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di "esame CE del tipo" anche per estensione di attestati precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste alle lettere B), C), D), E) ed F) dell'allegato V al decreto legislativo n. 7, compete al fabbricante o all'importatore per materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea. Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti "l'assicurazione di qualita' ISO 9000" e successivi aggiornamenti e modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme piu' aggiornate di assicurazione della qualita' NATO-AQAP.
6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno bimestralmente, le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi effettuate, gli attestati "CE del tipo" e le altre certificazioni di conformita' rilasciate, fornendo una descrizione completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.
7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformita' secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite.

Art. 9. Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati
1. Il presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attivita' degli Organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7 ha il compito di:
a) formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine del giorno;
b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;
c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza od impedimento;
d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior andamento dei lavori del comitato;
e) designare delegazioni del Comitato per l'effettuazione di controlli presso gli Organismi notificati per verificare la regolarita' delle procedure e per svolgere ogni accertamento utile;
f) richiedere ad ogni Organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia od informazione occorrente;
g) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, comunicare al Ministro dell'interno i risultati degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8, del presente articolo.
2. Il Comitato e' convocato dal presidente mediante tempestivo avviso scritto ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presidente ha facolta' di riunire il Comitato in altre sedi qualora lo ritenga necessario.
4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al presidente, almeno i due terzi dei componenti, sostituibili dai rispettivi supplenti.
5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunita', di propria iniziativa o su proposta dei componenti del Comitato, ha facolta' di fare intervenire alle riunioni appartenenti agli Organismi notificati, ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria, ulteriori elementi documentali, notizie od informazioni necessarie per la valutazione dell'idoneita' dell'Organismo notificato.
7. Ove sia ritenuto necessario eseguire accertamenti tecnici, sperimentali o prove in centri specializzati, il presidente puo' disporne l'effettuazione, designando i componenti incaricati di assistervi.
8. Il Comitato riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7 e svolge gli accertamenti occorrenti. A tal fine puo' effettuare, conformemente alle modalita' operative stabilite dal Comitato stesso, visite di controllo presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione o presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.
9. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
10. Agli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione, componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7, non sono corrisposti compensi per l'attivita' professionale prestata per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comitato medesimo.

Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe a copertura delle spese relative all'attuazione delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 7 e dal presente regolamento. 2. L'entrata in vigore del decreto sulle tariffe di cui al comma 1 e' condizione per l'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

Capo III
Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti

Art. 11. Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto il seguente comma: "Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".

Art. 12. Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto il seguente comma: "La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A: (vietata la detenzione)
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria; divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E: (detenzione libera)
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita".

Art. 13. Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
"I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.".
b) Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze.

Art. 14. Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.".

Art. 15. Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
"Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, e' richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento. Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purche' contenuti nelle loro confezioni originali.".

Art. 16. Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria; b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
b) manufatti della IV e V categoria. Negli esercizi di minuta vendita e' altresi' consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato. Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente. Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e' posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.";
c) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, e' soppresso; c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, e' sostituito dal seguente: "Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.";
d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, e' sostituito dal seguente: "Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche' manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".

Art. 17. Modifiche all'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Il capitolo II dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' sostituito dal seguente: "Capitolo II (Norme generali da osservarsi "per il trasporto di esplosivi). - Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R. , per ferrovia "R.I.D. , per via aerea "I.C.A.O. , per mare "I.M.O e nelle acque interne "ADNR .".

Art. 18. Adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

1. L'allegato II al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, in conformita' delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

Art. 19. Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo"; b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 20. Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici gia' riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresi': a) a determinare le procedure e le modalita' per la classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonche' ad individuare le caratteristiche tecnico-costrittive, ai fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E; b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici gia' riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore. 3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

Art. 21. Disposizioni transitorie

1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2. 2. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2003 non e' consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7. 3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, e' consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attivita' di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalita' e nel termine indicato nel presente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 settembre 2002

Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della difesa Martino Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 52

 

Allegato A